È atteso per metà febbraio il decreto che porterà all’attuazione delle novità previste dall’art. 1, commi da 210 a 215, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).
La nuova normativa introduce due ulteriori vincoli di investimento affinché i piani individuali di risparmio istituiti a partire dall’1 gennaio 2019 possano beneficiare del regime fiscale agevolato.
In particolare, la novità introdotta è legata al fatto che le agevolazioni fiscali sono collegate a una quota d’investimenti dedicati a start-up e PMI innovative. In questo modo, il Governo vuole incrementare la quota parte dell’investimento a sostegno dell’economia reale.
Come saranno i nuovi PIR?
Come è noto, i PIR sono nati con delle regole ben precise di composizione. Innanzitutto, è previsto che si possa investire un importo massimo di 30.000 euro per anno solare, e di 150.000 euro complessivamente, e che ogni persona possa essere titolare di un solo PIR.
C’è poi il limite di diversificazione, ovvero è necessario che il 70% del valore complessivo sia investito in strumenti finanziari di imprese italiane e, di questo questo 70%, almeno il 30% deve essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Il limite di concentrazione prevede, inoltre, che il patrimonio del PIR non possa essere investito per una quota superiore al 10% del suo valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o con altra società appartenente al medesimo gruppo o in depositi e conti correnti.
C’è poi un vincolo temporale, perché gli strumenti finanziari depositati nel PIR devono essere mantenuti per almeno 5 anni.
I Piani Individuali di Risparmio e le soluzioni PIR Compliant (come Azzurro e PIR Soluzione Sikura) che rispecchiano questi requisiti beneficiano dell’esenzione dall’imposta sui rendimenti e dalle imposte di successione.
La nuova legge di bilancio introduce una novità nella diversificazione perché, come si legge nella circolare emanata da Assogestioni (Associazione italiana del Risparmio Gestito) per chiarire alcuni aspetti del provvedimento, “per beneficiare del regime di esenzione sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell’imposta di successione, i Piani Individuali di Risparmio dovranno investire, per almeno due terzi dell’anno, almeno il 3,5% dell’attivo in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese (Pmi) e negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione e almeno il 3,5% dell’attivo in quote o azioni di Fondi di Venture Capital (FVC) residenti in Italia o in Stati UE o SEE e che investono prevalentemente in Pmi non quotate”.
All’interno del 70% da investire in PMI, dunque, il 3,5% deve essere destinato a startup, tramite i Fondi di Venture Capital, e un altro 3,5% alle PMI innovative.
Chi sarà interessato dalle nuove regole sui PIR?
La legge di bilancio 2019 al comma 211 dell’art. 1 precisa che l’obbligo di applicare le nuove disposizioni riguarda i PIR costituiti a partire dal 1° gennaio 2019.
Per la concreta attuazione della normativa, il comma 215 prevede l’emanazione di un apposito decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previsto entro febbraio.
“Solo con l’adozione del suddetto decreto potrà essere concretamente definito l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni”, spiega Assogestioni. In base all’interpretazione letterale del comma 211 della legge di bilancio 2019, l’Associazione precisa che i nuovi vincoli di investimento non trovano applicazione nei confronti degli investitori che abbiano aperto il piano nel corso degli anni 2017 e 2018, verso cui “dovrebbero continuare ad applicarsi i vincoli di investimento stabiliti dalle previgenti disposizioni”. Chi ha sottoscritto un PIR entro il 31 dicembre 2018, dunque, continuerà a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla precedente normativa.